Deducibilità fiscale
Le liberalità in denaro o in natura (donazioni all’ATS) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore (persone fisiche o enti soggetti all’imposta) nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (Legge 14 maggio 2005, n. 80, Capo VIII, art. 14).
Come previsto dal DL n. 460 (4 dicembre 1997) la detrazione e’ consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale e mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del DL n. 241 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Per usufruire delle detrazioni è necessario conservare le ricevute bancarie e postali relative alle donazioni effettuate.
Per donazioni eseguite tramite bonifico bancario o carta di credito anche l’estratto conto ha valore di ricevuta.
Nel caso di versamento mediante assegno è necessario conservare una fotocopia dello stesso.
L’ATS rilascia inoltre apposita ricevuta che può essere utilizzata come documento per ottenere lo sgravio fiscale.
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